In cosa consiste la disparità di diritti tra professionisti sanitari prevista dalla normativa vigente?

La normativa vigente prevede la seguente disparità di diritti:

  • Per i sanitari dirigenti che operano nel SSN: la possibilità di scegliere se svolgere liberamente la libera professione oppure lavorare in regime di esclusività, percependo in cambio un riconoscimento economico finalizzato a compensare tale vincolo;
  • Per le 22 professioni sanitarie del comparto che operano nel SSN: l’impossibilità di scegliere e dunque il divieto a svolgere la libera professione e l’obbligo a lavorare in regime di esclusività senza percepire in cambio alcun riconoscimento economico finalizzato a compensare tale vincolo.

Tale differenza di trattamento si evidenzia inoltre nella valutazione e nel controllo del rischio di conflitto di interesse a cui sono esposti tutti i professionisti sanitari che lavorano alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La normativa vigente adotta infatti due pesi e due misure per coloro che intendono svolgere attività di libera professione:

  • Per i sanitari dirigenti che operano nel SSN: la possibilità di svolgere attività extra-istituzionali, anche nel caso in cui queste possano potenzialmente generare un conflitto di interesse con l’ente pubblico in cui sono impiegati (vedi attività concesse al dirigente al di fuori dell’impegno di servizio secondo il D.lgs. n. 502/1992);
  • Per le 22 professioni sanitarie del comparto che operano nel SSN: il divieto di svolgere attività extra- istituzionali che possano prevedere un potenziale conflitto di interesse con il servizio lavorativo svolto presso l’ente pubblico in cui sono impiegati, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/01.

Per quali ragioni la disparità tra dirigenti e non dirigenti sanitari non trova alcuna giustificazione di esistere?

La disparità di diritti non trova motivo di esistere se si considera che:

  • La normativa vigente prevede per le 22 professioni sanitarie del comparto gli stessi obblighi previsti per le professioni sanitarie afferenti all’area dirigenziale: obbligo al conseguimento di un titolo universitario (D.lgs. n. 502/1992), all’acquisizione di un titolo abilitante all’esercizio della professione (legge n. 42/1999), all’iscrizione ai rispettivi albi e ordini professionali leggi (n. 43/2006 e n. 3/2018), nonché piena autonomia e responsabilità professionale (legge n. 251/2000), medesima esposizione a rischi biologici, responsabilità sanitaria e relativo obbligo assicurativo (legge n. 24/2017) e stesso contributo, altrettanto essenziale, all’erogazione dei servizi utili a garantire il corretto funzionamento del SSN;
  • Tutte le professioni sanitarie ricoprono un ruolo insostituibile e fondamentale per garantire il corretto funzionamento del SSN e un’efficace erogazione dei servizi sanitari previsti;
  • Ladifferenzatraiprofessionistisanitaridelcompartoeiprofessionistisanitaridell’areadirigenzialedovrebbe limitarsi a un differente stipendio conseguente al peculiare e distinto grado di responsabilità e non essere esteso anche ai diritti dei lavoratori.

Cosa è stato fatto finora a livello politico per risolvere questa disparità di diritti?

2009. Proposte di legge:

▪ n. 2146 presentata il 3/2/2009, “Disposizioni concernenti l’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche”, a firma dei deputati Minardo, Carlucci, Fallica, Garofalo, Palmieri;

▪ n. 2355 presentata il 2/4/2009, “Disposizioni concernenti l’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche”, a firma dei deputati Di Pietro, Mura, Palagiano;

▪ n. 2529 presentata il 23/6/2009 “Disposizioni concernenti l’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale”, a firma dei deputati Scandroglio, Patarino, Beccalossi, Biasotti, Carlucci, Gava.

Tutte le proposte prevedevano l’estensione del diritto all’attività libero professionale agli operatori delle professioni sanitarie non mediche. I numerosi passaggi tra le varie commissioni parlamentari e i relativi emendamenti si fermarono, nel marzo 2012, al voto contrario in Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2014. Legge regionale della Liguria e sua impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

La legge regionale n. 6/14 “Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni”, all’art. 1 prevedeva che “al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati”. La legge è stata impugnata per illegittimità costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37 depositato il 5 giugno 2014. La successiva sentenza n. 54/2015 del 24 febbraio 2015 dichiarò l’illegittimità costituzionale della legge regionale in quanto quest’ultima si poneva in contrasto con i principi fondamentali della materia «tutela della salute» la cui determinazione spettava alla legislazione dello Stato.

2019. Proposte di legge:

▪ n. 1284 presentata il 14/05/2019, “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria delle professioni

sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n.43”, a firma del Senatore Sileri, allora presidente della XII Commissione Igiene e Sanità al Senato, che prevedeva, al pari della dirigenza, il diritto per le professioni sanitarie non mediche all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria. Questa proposta non è stata però mai calendarizzata.

▪ n. 1616 presentata il 19/11/2019, “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, dipendenti delle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale”, a firma della senatrice Boldrini, più strutturata rispetto alle precedenti proposte, si proponeva di aggiornare l’intera materia del rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie. La proposta di legge è stata assegnata alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede redigente il 30 settembre 2020 (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021). Questa proposta non è stata però mai calendarizzata.

2021. Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021

La conversione in legge n. 165/21 (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021), con modificazioni, del decreto legge n. 127/21 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, prevede all’art. 3 quater che “fino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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